Art. 1532
                         Missione fuori sede

1.  Al  personale  civile  del  Ministero  della  difesa comandato in
missione  fuori  dall'ordinaria  sede  di  servizio,  per esigenze di
servizio,  si applica l'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge
4  novembre  2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2009, n. 197.
 
          Nota all'art. 1532:
             - Si  riporta  il  testo  del  comma  11, primo periodo,
          dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 febbraio
          2009,  n.  12, quale novellato dall'art. 3, comma 7-quater,
          del  decreto-legge  4  novembre  2009, n. 152 (Disposizioni
          urgenti  per  la  proroga  degli interventi di cooperazione
          allo  sviluppo  e  a  sostegno  dei  processi  di pace e di
          stabilizzazione,   nonche'  delle  missioni  internazionali
          delle  Forze  armate e di polizia e disposizioni urgenti in
          materia   di   personale  della  Difesa),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009, n.
          257, e' il seguente:
             «11. A decorrere dall'anno 2010, al personale civile del
          Ministero  della  difesa  comandato in missione fuori della
          ordinaria  sede di servizio per esigenze di servizio non si
          applica  l'articolo  1,  comma 213, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266.».
             L'articolo  1,  comma 213, primo periodo, della legge 23
          dicembre  2005, n. 266, cosi' recita: «213. L'indennita' di
          trasferta  di  cui all'articolo 1, primo comma, della legge
          26  luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.
          513,   l'indennita'  supplementare  prevista  dal  primo  e
          secondo  comma  dell'articolo  14  della  legge 18 dicembre
          1973,  n.  836,  nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n.
          320, sono soppresse.»