Art. 1533 
           Direzione del Servizio di assistenza spirituale 
 
1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta
all'Ordinario militare per  l'Italia,  il  quale  e'  coadiuvato  dal
Vicario generale militare e da tre ispettori che  fanno  parte  della
sua Curia. 
2.  L'Ordinario  militare  e  il  Vicario  generale   militare   sono
assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale  e
di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado
di brigadiere generale. 
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare  nei
casi di assenza o di impedimento e lo  rappresenta  quando  non  puo'
personalmente intervenire. 
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita
sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile
addetto agli ospedali militari,  sul  personale  delle  Forze  armate
dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e'  affidata
all'Ordinario militare dalle autorita' governative  d'intesa  con  la
superiore autorita' ecclesiastica. 
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale  nei  riguardi
del personale e del territorio sottoposto alla propria  giurisdizione
ecclesiastica.