Art. 1534 Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori 1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorita' ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.