Art. 1534 
Nomina  dell'Ordinario  militare,  del  Vicario  generale   e   degli
                              ispettori 
 
1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e
degli ispettori  e'  effettuata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa,
previa designazione  della  superiore  autorita'  ecclesiastica,  nel
rispetto delle disposizioni concordatarie.