Art. 1539 
             Cessazione dall'ufficio per limiti di eta' 
 
1. L'Ordinario  militare  e  il  Vicario  generale  militare  possono
conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. 
2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento  del
63° anno di eta'.