Art. 1540 
                 Cessazione dall'ufficio d'autorita' 
 
1.  Ancor  prima  del  compimento  dei  limiti   di   eta'   previsti
dall'articolo 1539 e  indipendentemente  dalla  durata  del  servizio
prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale  militare  e  gli
ispettori possono essere sollevati dall'ufficio  d'autorita',  previa
intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.