Art. 1543 
                       Cessazione dall'ufficio 
 
1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita'
ne conserva la qualifica a titolo onorario. 
2.  Il  Vicario  generale  militare  e  gli  ispettori  che   cessano
dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda,  sono
collocati nella riserva  o  in  congedo  assoluto,  a  seconda  della
idoneita'.