Art. 1544 
                        Richiami in servizio 
 
1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono
essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta  dell'Ordinario
militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   se   sono   vacanti   i
corrispondenti posti organici. 
2. In tempo di guerra si puo' far luogo  al  richiamo  in  temporaneo
servizio  degli  ispettori  nella   riserva   indipendentemente   dal
verificarsi di vacanze organiche.