Art. 1550
                             Giuramento

1.  Il  cappellano  militare,  all'atto  di assumere servizio, presta
giuramento  con  la  formula  e secondo le modalita' previste per gli
ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2.  Per  il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo
alla  revoca  della nomina con effetto dalla data di decorrenza della
nomina stessa.