Art. 1552 
                                Ruoli 
 
1. I cappellani militari del servizio permanente,  di  complemento  e
della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli  unici  per
tutte le Forze armate dello Stato,  costituiti  presso  il  Ministero
della difesa. 
2. L'iscrizione nei ruoli e'  effettuata  in  ordine  decrescente  di
grado e di anzianita'. 
3. I cappellani  militari  in  servizio  permanente  e  quelli  delle
categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso  le
singole  Forze  armate,  in  relazione  alle  esigenze  del  servizio
dell'assistenza spirituale di  ciascuna  di  esse,  con  decreto  del
Ministero della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza. 
4. L'organico dei  cappellani  militari  in  servizio  permanente  e'
fissato in: 
a) terzi cappellani militari capi: 9; 
b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi
e cappellani militari addetti: 190.