Art. 1552 Ruoli 1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa. 2. L'iscrizione nei ruoli e' effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianita'. 3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza. 4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente e' fissato in: a) terzi cappellani militari capi: 9; b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.