Art. 1553 Anzianita' di grado 1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. 2. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554. 3. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo. 4. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non e' altrimenti disposto dal decreto stesso. 5. A parita' di anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.