Art. 1553
                         Anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
2.  Per  anzianita'  assoluta  si  intende  il  tempo  trascorso  dal
cappellano  militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni
apportate ai sensi dell'articolo 1554.
3.  Per  anzianita'  relativa  si  intende l'ordine di precedenza del
cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4.  L'anzianita'  assoluta  e'  determinata dalla data del decreto di
nomina  o  di  promozione,  se non e' altrimenti disposto dal decreto
stesso.
5.  A  parita'  di  anzianita' assoluta l'anzianita' relativa, se non
puo' essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.