Art. 1557
                    Documentazione caratteristica

1.  L'autorita'  dalla  quale  il  cappellano  militare  direttamente
dipende,  redige  alla  fine di ogni anno un rapporto informativo nei
riguardi  del  cappellano  militare  stesso;  il rapporto e' altresi'
redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.
2.  L'Ordinario  militare  o,  per  sua  delega,  il Vicario generale
militare,  sulla  base  del  rapporto  informativo  e  di  ogni altro
elemento  a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo,  le  note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate  da  un  giudizio complessivo espresso con le qualifiche di
"ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".
3.  La  qualifica  di  ottimo  puo'  essere  conferita  al cappellano
militare  che,  spiccando  per l'insieme delle sue qualita' positive,
da' in servizio rendimento pieno e sicuro.
4.  La  qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che da'
in servizio soddisfacente rendimento.
5.  Il  cappellano  militare  di  scarso  o scarsissimo rendimento in
servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
6.  Se  per  uno  o  piu' anni non e' possibile compilare il rapporto
informativo  da  parte degli organi competenti, la Commissione di cui
all'articolo    1609,    valutati    gli    elementi    in   possesso
dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.