Art. 1559 
                               Nomina 
 
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente  e'
conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme  dell'articolo
1548, ai cappellani militari addetti di complemento che: 
a) presentano apposita domanda; 
b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando
la qualifica di ottimo; 
c) non hanno superato il 50° anno di eta'. 
2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente  e'
conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che: 
a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione
sacerdotale presso il relativo istituto; 
b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani
militari addetti di complemento; 
c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare; 
d) non hanno compiuto il 50° anno di eta'.