Art. 156
             Compiti militari dell'Arma dei carabinieri

1.  L'Arma  dei  carabinieri,  sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa:
a)  concorre  all'attuazione  delle  predisposizioni di mobilitazione
delle Forze armate di cui all'articolo 88;
b)  concorre  alla  difesa  integrata  del  territorio  nazionale; il
concorso  e'  definito  dai  Capi  di stato maggiore di Forza Armata,
responsabili   dell'approntamento   e   dell'impiego  dei  rispettivi
dispositivi   di  difesa,  in  accordo  con  il  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri;
c) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma
dei carabinieri:
a)   partecipa   anche   a   operazioni  per  il  mantenimento  e  il
ristabilimento  della pace e della sicurezza internazionale, al fine,
in  particolare,  di  realizzare  condizioni  di sicurezza e ordinata
convivenza nelle aree d'intervento;
b)  concorre  ad  assicurare  il  contributo nazionale alle attivita'
promosse  dalla  comunita'  internazionale  o  derivanti  da  accordi
internazionali,   volte   alla   ricostituzione   e   al   ripristino
dell'operativita'  dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle  Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza,
assistenza e osservazione.
3.  I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari
e  le  esigenze  di  carattere militare, di cui al presente articolo,
sono  assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza
operativi  stabiliti  dal  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa e
limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.
4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:
a)  concorre  alla  tutela  del bene della collettivita' nazionale in
casi di pubbliche calamita';
b)  fornisce  all'autorita'  individuata dal Presidente del Consiglio
dei  ministri,  nell'esercizio  delle  funzioni di cui all'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per
il  rilascio  delle  abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle
Forze  armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa,
nonche'  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  per lo svolgimento di
attivita' produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
 
          Nota all'art. 156:
             - Il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124
          (Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica
          e  nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187, e' il seguente:
             «Art.  1  (Competenze  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri).  -  1.  Al Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono attribuiti, in via esclusiva:
              a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della
          politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse
          e  per  la  difesa  della  Repubblica  e  delle istituzioni
          democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
              b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
              c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
              d)  la  nomina  e la revoca del direttore generale e di
          uno  o  piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
          informazioni per la sicurezza;
              e)  la  nomina  e  la  revoca  dei direttori e dei vice
          direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
              f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse
          finanziarie  per i servizi di informazione per la sicurezza
          e  per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,
          di  cui  da'  comunicazione al Comitato parlamentare di cui
          all'articolo 30.
             2.  Ai  fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
          lettere  b)  e  c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  determina  i  criteri  per  l'apposizione  e
          l'opposizione   del   segreto   ed  emana  le  disposizioni
          necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
          relative  al  rilascio  e  alla  revoca  dei  nulla osta di
          sicurezza.
             3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
          coordinamento  delle  politiche  dell'informazione  per  la
          sicurezza,  impartisce  le direttive e, sentito il Comitato
          interministeriale  per la sicurezza della Repubblica, emana
          ogni  disposizione  necessaria  per  l'organizzazione  e il
          funzionamento  del Sistema di informazione per la sicurezza
          della Repubblica.».