Art. 1565
                       Cause dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  e'  la posizione del cappellano militare esonerato
temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
d) motivi privati.
2. L'aspettativa e' disposta:
a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
b)  a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c)
del comma 1;
c)  soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma
1.
3.  Le  cause  indicate  alle lettere b) e c) sono accertate nei modi
stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti  in materia per gli ufficiali
delle Forze armate dello Stato.
4.   Prima   del  collocamento  in  aspettativa  per  infermita',  al
cappellano  militare  sono  concessi  i periodi di licenza non ancora
fruiti.
5.  L'aspettativa  per  motivi  privati  e'  concessa,  previo parere
dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio,
e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha
durata  superiore  a  tale  termine,  trascorsi i primi quattro mesi,
l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio.
6.  Il  tempo  trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per
infermita'  temporanea  proveniente da causa di servizio e' computato
per intero ai fini dell'avanzamento.