Art. 1566
                       Durata dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  non  puo' avere una durata complessiva superiore a
due  anni,  consecutivi  o  non, in un quinquennio, tranne il caso di
prigionia  di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che
l'ha determinata.
2.   Verificandosi   una  causa  diversa  da  quella  che  determino'
l'aspettativa,   l'interessato   puo'   essere  trasferito  in  altra
aspettativa  per  questa  nuova  causa,  osservandosi il disposto del
comma 1.
3.  Il  cappellano  militare  che ha gia' fruito dell'aspettativa per
motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se
prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio
effettivo.