Art. 1567
                      Decorso dell'aspettativa

1.  L'aspettativa  decorre  dalla  data  fissata  nel  decreto, salvo
l'aspettativa  per  prigionia di guerra, che decorre dalla data della
cattura.
2.  L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse
che a mesi interi.