Art. 1568
                      Scadenza dell'aspettativa

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare e' richiamato
in servizio effettivo.
2. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente
agli accertamenti sanitari.
3.  Se il cappellano militare e' giudicato ancora temporaneamente non
idoneo  al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a
raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566.
4.  Se  alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare
e'  ancora  giudicato  non  idoneo  al  servizio  incondizionato,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1579.
5.  Le  stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare e'
giudicato  permanentemente  inabile  al servizio incondizionato anche
prima  della  scadenza  del  periodo  massimo  d'aspettativa,  ovvero
quando,   nel  quinquennio,  e'  giudicato  non  idoneo  al  servizio
incondizionato  dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e
delle licenze eventualmente spettantigli.