Art. 157
 Funzioni di polizia giudiziaria militare dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria
militare,  secondo  quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando
le   attribuzioni  e  le  qualifiche  dei  Comandanti  di  corpo,  di
distaccamento o di posto delle varie Forze armate.