Art. 1571 Disponibilita' 1. La disponibilita' e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico. 2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'. 3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni. 4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilita', competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.