Art. 1573
            Cessazione dalla posizione di disponibilita'

1.  Il  cappellano  militare  in  disponibilita'  che,  richiamato in
servizio  a  norma  dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato
nella  riserva  o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con
diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
2.  Decorso  il  periodo  massimo di disponibilita' senza richiami in
servizio,  il  cappellano  militare  e'  collocato nella riserva o in
congedo   assoluto,   a  seconda  della  idoneita',  con  diritto  al
trattamento di quiescenza di cui al comma 1.