Art. 1577 
             Cause di cessazione dal servizio permanente 
 
1. Il cappellano  militare  cessa  dal  servizio  permanente  per  il
verificarsi di una delle seguenti cause: 
a) eta'; 
b) infermita'; 
c) inidoneita' agli uffici del grado; 
d) domanda; 
e) d'autorita'; 
f) elevazione alla dignita' vescovile; 
g) perdita del grado. 
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato
con decreto  del  Ministro  della  difesa.  Se  il  provvedimento  e'
disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.