Art. 158
Sicurezza  delle  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e degli
              uffici degli addetti militari all'estero

1.  L'Arma  dei  carabinieri  assicura  i  servizi di sicurezza delle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari, nonche' degli uffici degli
addetti militari all'estero.
2.   Concorre,  inoltre,  ad  affrontare  particolari  situazioni  di
emergenza  o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere
in  pericolo  la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando
la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali.
3.  L'impiego  del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base
delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.