Art. 1580
Decorrenza   del   provvedimento   di  cessazione  dal  servizio  per
                             infermita'

1.  Il  provvedimento  adottato  in  applicazione dell'articolo 1579,
comma  1  decorre,  a  seconda  dei  casi, dalla data di scadenza del
periodo   massimo  di  aspettativa  o  dalla  data  dell'accertamento
sanitario definitivo.