Art. 1587
                               Doveri

1.  Il  cappellano  militare  in congedo, quando si trova in servizio
temporaneo,  e'  soggetto  alle disposizioni vigenti per i cappellani
militari in servizio permanente, in quanto applicabili.
2.  Il  cappellano  militare  in  congedo illimitato e' soggetto alle
disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della
forza in congedo.