Art. 1587 Doveri 1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, e' soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il cappellano militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.