Art. 1588 
                  Collocamento in congedo assoluto 
 
  1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento  del
limite di eta'  stabilito  dall'articolo  1596,  e'  rivestito  della
dignita' vescovile  o  e'  riconosciuto  permanentemente  inabile  al
servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
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