Art. 1588 Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dall'articolo 1596, e' rivestito della dignita' vescovile o e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.