Art. 1589
                Sospensione dalle funzioni del grado

1.  Il  cappellano  militare  in  congedo  puo'  essere sospeso dalle
funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2.   La   sospensione   dalle  funzioni  del  grado  precauzionale  e
disciplinare  e'  regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili,
stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.
3.  La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha
per   effetto   la  sospensione  dalle  funzioni  del  grado  durante
l'espiazione della pena.