Art. 159
            Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1.  L'Arma  dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi
dell'articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei
cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai
sensi della legislazione vigente;
b)  svolge  le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale
di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
 
          Nota all'art. 159:
             -  Per  la  legge  24 febbraio 1992, n. 225 si vedano le
          note all'articolo 92.