Art. 1590
                        Richiami in servizio

1.  Il  numero massimo dei cappellani militari di complemento o della
riserva  da  chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia
in   tempo  di  guerra,  per  le  esigenze  delle  Forze  armate,  e'
determinato,  al  principio  di  ogni  anno, con decreto del Ministro
della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Il numero di cui al comma 1 puo' essere aumentato durante il corso
dell'anno,  in  dipendenza  di nuove esigenze, con decreto adottato a
norma del comma 1.