Art. 1590 Richiami in servizio 1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, e' determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare. 2. Il numero di cui al comma 1 puo' essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.