Art. 1591
                      Provvedimenti di richiamo

1.  Nei  limiti  di  cui  all'articolo  1590, le chiamate in servizio
temporaneo  e  i  collocamenti  in  congedo illimitato dei cappellani
militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti
con  decreto  del  Ministro  della difesa, su proposta dell'Ordinario
militare.