Art. 1596 Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': a) 68 anni, se primo cappellano militare capo; b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.