Art. 1596
                  Collocamento in congedo assoluto

1.  Il  cappellano  militare  cessa di appartenere alla riserva ed e'
collocato  in  congedo  assoluto al compimento dei seguenti limiti di
eta':
a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
b)  65  anni,  se  cappellano  militare  capo  o  cappellano militare
addetto.