Art. 1598
                      Reintegrazione nel grado

1.  Il  cappellano militare puo' essere reintegrato nel grado, previo
giudizio   favorevole   dell'Ordinario  militare,  quando  riacquista
l'idoneita'  alle  funzioni  sacerdotali  e  nei  casi previsti dalla
sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.
2.  La  reintegrazione nel grado e' disposta con decreto del Ministro
della difesa e decorre dalla data del decreto.
3.  La  reintegrazione  nel  grado  del  cappellano  militare gia' in
servizio  permanente  non  importa  di  diritto  la  reiscrizione del
cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.