Art. 1604 
             Deferimento alla commissione di disciplina 
 
1.  Il  cappellano  militare  che,   in   seguito   alle   risultanze
dell'inchiesta  formale,  e'  ritenuto   passibile   della   sanzione
disciplinare di cui all' articolo  1599,  comma  1,  lettera  c),  e'
sottoposto a una commissione di disciplina. 
2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta  e
sentite le eventuali difese  del  giudicando,  dichiara  se  egli  e'
ancora meritevole di conservare il grado.