Art. 1608 
                      Modalita' di avanzamento 
 
1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: 
a) per anzianita'  congiunta  al  merito,  dal  grado  di  cappellano
militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo; 
b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare  capo  al
grado di primo cappellano  militare  capo  e  dal  grado  di  secondo
cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.