Art. 1608 Modalita' di avanzamento 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.