Art. 1609 
                 Promozioni dei cappellani militari 
 
1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite  con  decreto
del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  della
difesa,  previa  designazione  di  una  Commissione  di  avanzamento,
presieduta dall'Ordinario militare  e  della  quale  fanno  parte  il
Vicario generale militare e i tre ispettori. Un  cappellano  militare
capo, prescelto dall'Ordinario  militare,  esercita  le  funzioni  di
segretario. 
2.  Per  la   validita'   delle   deliberazioni   della   Commissione
d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso
l'Ordinario militare. 
3. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto  all'approvazione  del
Ministro  della  difesa,  il  quale  indica,   eventualmente,   quali
deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.