Art. 1609 Promozioni dei cappellani militari 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario. 2. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare. 3. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.