Art. 1610 
               Valutazioni, impedimenti e sospensioni 
 
1.  I  cappellani  militari  sono  scrutinati   per   la   promozione
nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552. 
2. Non  puo'  essere  scrutinato  per  la  promozione  il  cappellano
militare che e' sottoposto a procedimento penale  o  disciplinare,  o
che e' sospeso dall'impiego o dalle funzioni  del  grado,  o  che  si
trova in disponibilita' ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. 
3. E' sospesa la promozione del cappellano militare  gia'  scrutinato
che, prima del conferimento della promozione, si trova in  una  delle
condizioni indicate al  comma  2.  La  sospensione  della  promozione
annulla la  valutazione  gia'  effettuata.  All'interessato  e'  data
comunicazione della sospensione della promozione  e  dei  motivi  che
l'hanno determinata. 
4. Al cessare  della  causa  impeditiva  il  cappellano  militare  e'
scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha  subito
detrazione di anzianita' ai sensi dell'articolo 1554, deve  risultare
piu' anziano di pari grado gia' valutato. 
5. Se il procedimento penale o disciplinare si e' concluso  in  senso
favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni  del  grado
di  carattere  precauzionale  e'  stata  revocata,  o  il  cappellano
militare e' stato in aspettativa per infermita' dipendente  da  causa
di servizio, la  commissione  di  avanzamento,  se  delibera  che  il
cappellano scrutinato e' maggiormente meritevole  almeno  dell'ultimo
promosso con lo scrutinio originario, lo designa per  la  promozione,
indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e'
conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza
dalla stessa data delle promozioni disposte in  base  allo  scrutinio
originario. Se durante il periodo di esclusione si sono  svolti  piu'
scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto,  la
commissione di avanzamento valuta  il  cappellano  per  ciascuno  dei
successivi scrutini e stabilisce in quale di  questi  avrebbe  potuto
essere promosso. La data di decorrenza  della  promozione  e'  quella
dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio  della  commissione
di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione. 
6. Se il cappellano militare e' stato in aspettativa per prigionia di
guerra, egli e' scrutinato dopo che risulta scagionato  penalmente  e
disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura.  Si  applica  il
disposto del comma 5.