Art. 1611 
                        Forme di avanzamento 
 
1. L'avanzamento  dei  cappellani  militari  in  servizio  permanente
avviene: 
a) ad anzianita', per i gradi di cappellano  capo,  primo  cappellano
capo e secondo cappellano capo; 
b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo  cappellano
capo.