Art. 1612 
               Periodi di permanenza minima nel grado 
 
1.  Gli  anni  di  anzianita'  minima   nel   grado   richiesta   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: 
a) cappellano capo: 9 anni; 
b) secondo cappellano capo: 7 anni. 
2.  Gli  anni  di  anzianita'  minima  nel  grado  richiesta  per  la
promozione ad anzianita', sono i seguenti: 
a) cappellano addetto: 6 anni; 
b) cappellano capo: 11 anni; 
c) primo cappellano capo: 4 anni.