Art. 1614 
             Avanzamento dei cappellani militari addetti 
 
1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto  il  periodo  di
permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo  1612  e  quattro
anni di effettivo servizio con qualifica di  ottimo,  sono  designati
per la promozione,  a  giudizio  della  Commissione  di  avanzamento,
secondo l'ordine di anzianita'.