Art. 1617 
                           Programmazione 
 
1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite
nel numero determinato annualmente con  decreto  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
proposta dell'Ordinario  militare,  in  rapporto  alle  esigenze  del
servizio dell'assistenza spirituale.