Art. 1618 
            Promozioni dei cappellani militari in congedo 
 
1. Per  le  promozioni  dei  cappellani  militari  della  riserva  si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  per  l'avanzamento
dei cappellani militari in servizio permanente. 
2. Per essere scrutinato per  l'avanzamento  il  cappellano  militare
della riserva deve aver prestato, nel  grado  rivestito,  almeno  tre
anni  di  servizio  e  aver  riportato  nel  triennio  qualifica  non
inferiore a ottimo. 
3. Il cappellano militare della riserva  puo'  essere  promosso  solo
dopo che sono  stati  promossi  i  cappellani  militari  in  servizio
permanente di pari grado e anzianita'.