Art. 1619
                    Iscrizione nel ruolo d'onore

1.  Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento
in  congedo  assoluto,  i  cappellani  militari che sono riconosciuti
permanentemente inabili al servizio militare per:
a)  mutilazioni  o  invalidita' riportate o aggravate per servizio di
guerra,  che  hanno  dato  luogo  a  pensione  vitalizia o ad assegno
rinnovabile  da  ascriversi a una delle otto categorie previste dalla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b)   mutilazioni   o  invalidita'  riportate  in  incidente  di  volo
comandato,  anche  in  tempo  di pace, per cause di servizio e per le
quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui
alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
c)  mutilazioni  o  invalidita'  riportate in servizio e per causa di
servizio,  che  hanno  dato  luogo  a pensione privilegiata ordinaria
delle prime otto categorie.
2.  I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati
in  servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace
solo  in  casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi
compatibili con le condizioni fisiche.
 
          Nota all'art. 1619:
             -  Il testo della tabella A annessa alla legge 10 agosto
          1950,   n.  648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
          pensioni  di  guerra), pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del  1°  settembre 1950, n. 200,
          concernente   l'elencazione  delle  infermita'  ascrivibili
          all'ottava categoria, e' il seguente:
             «OTTAVA CATEGORIA.
             1.  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di  un
          occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
          visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale.
             2.   Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della
          visione  periferica  di  un  occhio  (avendo l'altro occhio
          visione  centrale  o  periferica  normale),  sotto forma di
          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
          da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone
          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
          tale  ampiezza  di  occupare  una  meta'  del  campo visivo
          stesso, o settori equivalenti.
             3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole
          deformita'. La perdita o la grave deformita' del padiglione
          di  un  orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del
          corpo  estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano
          facili  ad  ulcerarsi  o  comportino  apprezzabili disturbi
          funzionali,  a  meno che, per la loro gravita' non siano da
          equipararsi   alle   infermita'   di   cui  alle  categorie
          precedenti.
             4.  Gli  esiti  delle  lesioni  boccali,  che  producano
          disturbi  della  masticazione,  della  deglutizione o della
          parola,   congiuntamente   o   separatamente,   senza   che
          raggiungano il grado di cui al n. 3 della seconda categoria
          ed ai nn. 3 e 4 della terza.
             5.  L'anchilosi  completa  dell'articolazione della mano
          sinistra (radio-carpica).
             6.  La  perdita  totale di tre dita fra le due mani, che
          non siano i pollici ne' gli indici.
             7.  La  perdita  totale di uno degli indici e di un dito
          della stessa mano escluso il pollice.
             8. La perdita totale del pollice sinistro.
             9.  La  perdita  delle  due  ultime  falangi dell'indice
          insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita
          della stessa mano, escluso il pollice.
             10.  La  perdita  totale di cinque o quattro dita, fra i
          due  piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita
          di un solo piede.
             11.  La  perdita  totale di sei o cinque dita, tra i due
          piedi, che non siano gli alluci.
             12.  La perdita di un alluce o della falange ungueale di
          esso,  insieme  con  la  perdita  della falange ungueale di
          altre otto a sei dita fra i due piedi.
             13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede,
          senza  deviazione  di  esso e senza notevole disturbo della
          deambulazione.
             14.   L'accorciamento   notevole   (non   minore   di  4
          centimetri)  di  un  arto inferiore, a meno che non apporti
          disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere
          compreso nelle categorie precedenti.
             15.   Le  aderenze  parziali  o  totali  diaframmatiche,
          postumi   di  pleuriti  tubercolari,  senza  altre  lesioni
          dell'apparato respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17). ».