Art. 1619 Iscrizione nel ruolo d'onore 1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per: a) mutilazioni o invalidita' riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; b) mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice; c) mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.
Nota all'art. 1619: - Il testo della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1950, n. 200, concernente l'elencazione delle infermita' ascrivibili all'ottava categoria, e' il seguente: «OTTAVA CATEGORIA. 1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 e 1/4 della normale. 2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza di occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti. 3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformita'. La perdita o la grave deformita' del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravita' non siano da equipararsi alle infermita' di cui alle categorie precedenti. 4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4 della terza. 5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica). 6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici ne' gli indici. 7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice. 8. La perdita totale del pollice sinistro. 9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice. 10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede. 11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci. 12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi. 13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione. 14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. 15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17). ».