Art. 162 
                Dipendenze dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. L'Arma dei carabinieri dipende: 
  a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della
difesa per quanto attiene ai compiti militari; 
  b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene  ai
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma  dei  carabinieri
fa capo: 
  a) al Ministero della difesa  per  quanto  concerne  il  personale,
l'amministrazione e le attivita' logistiche; 
  b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il  casermaggio
connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1,  lettera
b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate
al potenziamento delle Forze di polizia. 
  3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri,  organi
o  autorita'  nazionali  per  l'assolvimento  di  compiti   specifici
dipendono  funzionalmente  dai  titolari  dei  dicasteri,  organi   e
autorita'. I reparti e gli uffici  dell'Arma  costituiti  nell'ambito
interforze, dei  comandi  e  degli  organismi  alleati  in  Italia  e
all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite  i  relativi
comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e
dai Capi di stato maggiore di Forza armata.