Art. 1620 Assunzione e servizio 1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari e' disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa. 2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.