Art. 1620
                        Assunzione e servizio

1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari
e'  disposta  mediante  convenzione  da  stipularsi  dalla  direzione
dell'ospedale  militare  interessato  con  la casa madre cui le suore
appartengono,  in  base  alle  istruzioni  che  saranno  diramate dal
Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti
sanitari  militari  sono  emanate particolareggiate istruzioni a cura
del Ministero della difesa.