Art. 1621 
Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e  dei
                         cappellani militari 
 
1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le
disposizioni della presente sezione. 
2. All'Ordinario militare compete il trattamento  economico  previsto
per il grado di generale di corpo d'armata. 
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente
il trattamento economico degli ufficiali  dell'Esercito,  secondo  il
grado di assimilazione. 
4.  Ai  cappellani  militari  spetta  integralmente  il   trattamento
economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano
servizio, secondo il grado di assimilazione.