Art. 1622 
                Riduzione o sospensione degli assegni 
 
1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti  al  personale  di  cui
all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi,  in  relazione  alle  varie
posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo  le
norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico  e'
posto l'onere del trattamento economico.