Art. 1625 
Pensioni  normali  e  privilegiate  del  personale  del  servizio  di
                        assistenza spirituale 
 
1. Per le pensioni  normali,  privilegiate,  ordinarie  e  di  guerra
all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori  e  ai  cappellani
militari in servizio permanente,  si  applicano  le  disposizioni  in
vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado  di
assimilazione. 
2. Per le pensioni normali ai cappellani militari  di  complemento  e
della riserva,  si  applicano  le  disposizioni  in  vigore  per  gli
ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.