Art. 163
            Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

1.  Il  Comandante  generale e' componente, oltre che degli organismi
collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
a)  del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata,
ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito,   con  modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  30
dicembre 1991, n. 410.
 
          Note all'art. 163:
             -  Il  testo dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n.
          121  (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza)   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  10  aprile  1981,  n.  100, e' il
          seguente:
             «Art.   18   (Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica). - Presso il Ministero dell'interno e'
          istituito   il   Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  quale  organo ausiliario di consulenza
          del   Ministro   dell'interno  per  l'esercizio  delle  sue
          attribuzioni  di  alta  direzione  e  di  coordinamento  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica.
             Il  Comitato  e' presieduto dal Ministro dell'interno ed
          e'  composto  da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
          designato  dal  Ministro,  con funzioni di vice presidente,
          dal  capo  della  polizia-direttore generale della pubblica
          sicurezza,    dal   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri,   dal  comandante  generale  del  Corpo  della
          guardia   di  finanza.  Del  Comitato  fa  parte  anche  il
          direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il
          dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
             Il  Ministro  dell'interno  puo'  chiamare a partecipare
          alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero
          dell'interno,   l'ispettore   generale   del   Corpo  delle
          capitanerie   di   porto,   nonche'   altri  rappresentanti
          dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo'
          invitare   alle   stesse  riunioni  componenti  dell'ordine
          giudiziario, di intesa con il procuratore competente.
             Un  funzionario  con  qualifica  dirigenziale espleta le
          funzioni di segretario del Comitato.».
             - L'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
          (Disposizioni  urgenti per il coordinamento delle attivita'
          informative   e   investigative   nella   lotta  contro  la
          criminalita'  organizzata),  convertito, con modificazioni,
          dall'articolo  1  della  legge  30  dicembre  1991, n. 410,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, n.
          256, e' il seguente:
             «Art.   1   (Consiglio   generale   per  la  lotta  alla
          criminalita'   organizzata).   -  1.  Presso  il  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio  generale per la
          lotta   alla   criminalita'   organizzata,  presieduto  dal
          Ministro    dell'interno   quale   responsabile   dell'alta
          direzione  e  del  coordinamento  in  materia  di  ordine e
          sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
              a)  dal  Capo  della polizia - Direttore generale della
          pubblica sicurezza;
              b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
              c)  dal  Comandante generale del Corpo della guardia di
          finanza;
              d)  dall'Alto  Commissario  per  il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa;
              e)  dal Direttore del Servizio per le informazioni e la
          sicurezza democratica;
              f)  dal Direttore del Servizio per le informazioni e la
          sicurezza militare.
             2.  Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
          organizzata   provvede,  per  lo  specifico  settore  della
          criminalita' organizzata, a:
              a)  definire  e  adeguare gli indirizzi per le linee di
          prevenzione  anticrimine  e per le attivita' investigative,
          determinando  la  ripartizione  dei compiti tra le forze di
          polizia  per  aree,  settori  di  attivita' e tipologia dei
          fenomeni  criminali,  tenuto  conto dei servizi affidati ai
          relativi  uffici  e  strutture, e in primo luogo a quelli a
          carattere   interforze,   operanti  a  livello  centrale  e
          territoriale;
              b)  individuare  le  risorse, i mezzi e le attrezzature
          occorrenti  al  funzionamento  dei  servizi  e a fissarne i
          criteri per razionalizzarne l'impiego;
              c)  verificare periodicamente i risultati conseguiti in
          relazione   agli  obiettivi  strategici  delineati  e  alle
          direttive  impartite,  proponendo,  ove occorra, l'adozione
          dei  provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
          ad accertare responsabilita' e inadempienze;
              d)   concorrere  a  determinare  le  direttive  per  lo
          svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
          da   parte   dei   prefetti   dei  capoluoghi  di  regione,
          nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
             3.  Il  Consiglio  generale  emana apposite direttive da
          attuarsi  a  cura  degli uffici e servizi appartenenti alle
          singole  forze  di polizia, nonche' dell'organismo previsto
          dall'articolo 3.
             4.  All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
          delle  forze  di  polizia  del  Dipartimento della pubblica
          sicurezza   sono   attribuite  le  funzioni  di  assistenza
          tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.».