Art. 163 Comandante generale dell'Arma dei carabinieri 1. Il Comandante generale e' componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento: a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Note all'art. 163: - Il testo dell'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 18 (Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica). - Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente. Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.». - L'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1991, n. 256, e' il seguente: «Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto: a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza; b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica; f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare. 2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale; b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilita' e inadempienze; d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3. 4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.».