Art. 1632
                   Arruolamento nel ruolo normale

1.  All'arruolamento  nel  ruolo normale, distintamente nel personale
direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
a)  che,  nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da
obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto
dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
1)  il  sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel
personale di assistenza;
2)  il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento
nel personale direttivo;
b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella
posizione   di   <<riformati>>  e  da  apposita  visita  medica  sono
riconosciuti  idonei  ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto
presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
1)  hanno  compiuto  il  ventinovesimo anno di eta' e non superato il
sessantesimo,   se   aspiranti   all'arruolamento  nel  personale  di
assistenza;
2)  non  hanno  superato  il  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  se
aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
c)  soggetti  a  obblighi militari verso le Forze armate dello Stato,
che hanno compiuto:
1)    il    trentunesimo   anno   di   eta'   e   non   superato   il
cinquantacinquesimo,  se  aspiranti all'arruolamento nel personale di
assistenza;
2)   il   quarantacinquesimo   anno   di  eta',  e  non  superato  il
sessantacinquesimo,   se  aspiranti  all'arruolamento  nel  personale
direttivo.
2.  Il  reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel
numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, distinguendovi le
aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.
3.  Per  gli  aspiranti  che  rivestono  grado  di  ufficiale e per i
sottoufficiali  e  militari  di  truppa che sono medici o farmacisti,
l'arruolamento  e'  autorizzato  caso  per  caso  dal  Ministro della
difesa.
4.  Il  Ministero  della  difesa  stabilisce  inoltre  tutte le altre
limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.