Art. 1632 Arruolamento nel ruolo normale 1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini: a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto: 1) il sessantesimo anno di eta', se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza; 2) il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di <<riformati>> e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661: 1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di eta' e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; 2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto: 1) il trentunesimo anno di eta' e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; 2) il quarantacinquesimo anno di eta', e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. 2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari e' contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata. 3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento e' autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa. 4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalita' e condizioni che ritiene opportuno.