Art. 1634
                    Personale militare in congedo

1.  I  soggetti  da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale,
che  rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze
armate  o  del  Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la
nomina  del  corrispondente  grado  del  personale  della Croce rossa
italiana  conservando la propria anzianita', subordinatamente, per il
personale  di  assistenza,  al disposto degli articoli 1648 e 1657 e,
per  il  personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui
agli articoli 1643, 1644 e 1645.
2.  Per i medici e i farmacisti l'anzianita' di grado e' quella della
data  del  superato  esame di Stato per l'esercizio professionale, se
non  gia'  ufficiali  in  congedo  del  corrispondente  corpo o ruolo
sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.