Art. 1635 Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi 1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641. 2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato e' cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639. 3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall'articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento. 4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale e' subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.