Art. 1635
       Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi

1.  Gli  iscritti,  di  qualsiasi  grado  e  ruolo,  nel personale di
assistenza,  se  hanno  conseguito il titolo di studio indicato dagli
articoli  1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b),
o  la  nomina  a sottotenente di complemento delle Forze armate o del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,  possono  presentare  domanda  di
arruolamento  nel  personale  direttivo  della  Croce rossa italiana,
seguendo  le  norme  indicate  dall'articolo  976  del  regolamento e
conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639
e 1641.
2.   Avvenuta   la   nomina  a  ufficiale,  ai  sensi  del  comma  1,
l'interessato  e'  cancellato  dai  ruoli del personale di assistenza
dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639.
3.  Gli  iscritti,  di  qualsiasi  grado  e  ruolo,  nel personale di
assistenza,   se  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  indicato
dall'articolo  1643,  rispettivamente  per  la  nomina a sottotenente
medico   e   a  sottotenente  chimico-farmacista  della  Croce  rossa
italiana,  o  hanno  ottenuta  la  nomina  a  sottotenente  medico  o
farmacista  di  complemento  delle  Forze  armate  o  del Corpo della
Guardia  di  finanza,  sono  cancellati  dai  ruoli  del personale di
assistenza  dalla data del conseguimento del titolo di studio o della
nomina a sottotenente di complemento.
4.  Gli  iscritti  di  cui  al  comma 3 possono presentare domanda di
arruolamento  nel  personale  direttivo,  seguendo  le norme indicate
dall'articolo  976  del  regolamento  e  conseguirne la nomina con la
procedura  prescritta  dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel
personale   direttivo   del   ruolo   normale   e'  subordinato  alle
autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632
per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale
direttivo.